Lo Studio Legale De Angelis vince una causa unica in Italia nella sua fattispecie.
I vincoli di inedificabilità entrati in vigore prima della stipola di un accordo urbanistico, rendono nulla l’intesa tra tra l’amministrazione pubblica e il privato cittadino che voglia costruire su un’area di sua proprietà, e non serve sostenere che i residenti (interessati a lottizzare) debbano sapere qual è la situazione normativa esistente nel momento in cui firmano i documenti davanti al notaio. È la sentenza con la quale il Consiglio di Stato boccia la tesi del Comune di Gestori, accoglie quella di due lottizzanti, dichiara «nulli» i contratti e ordina la restituzione ai legittimi titolari dei terreni ceduti al Municipio per realizzare le opere necessarie all’urbanizzazione (strade, parcheggi, verde pubblico, rete idrica e fognaria). Una decisione che ribalta quella presa dal Tar nel 2015 e fa proprie le tesi avanzate dagli avvocati Luca e Antonella de Angelis per i due residenti.
Delibere e rischio alluvioni. La vicenda riguarda anche altri proprietari nella stessa situazione e fa riferimento a un accordo vecchio 17 anni su un’area in località Santa Barbara. Il piano era stato approvato dal Consiglio comunale con due delibere del marzo 2004 e del gennaio 2005, seguite tre mesi dopo (il 22 aprile 2005) dalla chiusura della convenzione davanti a un notaio. Dopo quattro anni però nulla era cambiato, così qualcuno aveva chiesto lumi agli uffici municipali. I funzionari avevano risposto che per «disaccordi tra i lottizzanti» lo stralcio delle opere di urbanizzazione non poteva essere fatto perché la domanda era stata presentata «il 23 gennaio 2009» mentre già il 4 aprile 2005 era entrato in vigore il Piano di assetto idrogeologico che comprendeva tutta la lottizzazione. Si stava studiando la possibilità di eliminare il rischio, ma se non fosse stata trovata una soluzione tutto doveva essere «riprogettato o annullato». Nel 2010 la Regione aveva ribadito la «pericolosità idraulica molto elevata» e aggiunto però che i vincoli erano attivi «dall’11 marzo 2005». Così i titolari avevano fatto ricorso al Tar per far annullare gli atti notarili.
Il Tribunale amministrativo aveva respinto la domanda: i terreni non erano inedificabili in assoluto e il vincolo, pubblicato, era «conoscibile» dai proprietari. Il Consiglio di Stato ora ha sostenuto il contrario: il via libera a urbanizzare (22 aprile 2005) era stato firmato quando «da oltre un mese» (11 marzo 2005) erano entrate in vigore le norme del Pai che proibivano l’utilizzazione dei terreni, «ed è irrilevante» che la novità «fosse nota o no alle parti». Forse le cose potevano cambiare dopo l’esecuzione di opere di messa in sicurezza «non meglio precisate», ma «l’impossibilità va valutata» riguardo «all’epoca di conclusione del contratto e non può tenere conto di sviluppi ipotetici» dei quali, del resto, «sino al settembre 2016 nulla si sapeva». Quindi, i terreni devono essere restituiti ai proprietari.
L’Unione Sarda – Lunedì 29 Marzo 2021